Decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158
Attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi
(testo
modificato dal decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, in G.U.
n. 11 del 15 gennaio 2000, rettificato con comunicato sulla G.U. n. 30
del 7 febbraio 2000)
Art.
1.
Ambito di applicazione
1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente
l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi di
cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che
operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.
Art.
2.
Soggetti aggiudicatari
1.
Sono soggetti aggiudicatari:
a)
le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti
pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque
denominati e loro associazioni;
b)
le imprese pubbliche;
c)
i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli
articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.
2.
Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di
cui al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà,
o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza
delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza
dominante su un'impresa è presunta quando, rispetto ad essa, i
soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la
maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la
maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa,
o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del
consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio
sindacale della stessa.
3.
Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge,
regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento
amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o più soggetti
l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 3 a 6.
4.
Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o
esclusivi in particolare quando:
a)
abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o di
imposizione di servitù per la realizzazione delle reti e delle
strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei
relativi impianti;
b)
nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas,
energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari
di diritti speciali o esclusivi.
Art.
3.
Acqua, energia elettrica, gas, energia termica
1.
Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura
di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il
trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia
elettrica, energia termica, nonché l'alimentazione delle suddette
reti.
2.
Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti
diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a)
l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o
energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso
diverso da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete
pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non
abbia superato il 30% della produzione totale considerata la media
dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;
b)
l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o
dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto
erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da
quelli individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete
pubblica determini per il soggetto stesso un introito non superiore al
20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
4.
Sfruttamento di area geografica
1.
Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva,
la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o
gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di essa effettuate ai
sensi delle vigenti norme in materia mineraria.
2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica
non sia considerato quale attività di cui al comma 1 o che i soggetti
interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o
esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).
3.
Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2 il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla
Commissione CE le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, gli accordi o le intese che consentono l'applicazione
del regime alternativo di cui all'art. 3 della direttiva 93/38/CEE,
alle condizioni ivi stabilite.
4.
Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della
Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe
di cui al comma 2.
5.
I decreti di cui al comma 4 definiscono, inoltre, modalità atte ad
assicurare che i soggetti aggiudicatari:
a)
osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza
nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi, in
particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a
disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di
stipulare appalti;
b)
comunichino alla Commissione CE, alle condizioni da questa stabilite,
le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.
5.
Trasporti
1.
Rientrano nel settore trasporti:
a)
la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi
automatici, tramvia, filovia o autobus, il cui esercizio sia
subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui
percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza
del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante
autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte
del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione
alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatari;
b)
la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di
aeroporti, di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti
terminali di trasporto.
6.
Telecomunicazioni
1.
Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione
o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione
di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione.
7.
Oggetto degli appalti
1.
Ai fini del presente decreto si intendono per appalti:
a)
di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione,
eventualmente congiunta alla progettazione, oppure la realizzazione,
con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui
all'allegato XI, comprese le forniture e i servizi necessari alla loro
esecuzione;
b)
di forniture, gli appalti che hanno ad oggetto l'acquisto, il leasing
operativo, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni
per l'acquisto di prodotti, comportanti, eventualmente, anche lavori
di posa in opera ed installazione;
c)
di servizi, gli appalti che hanno ad oggetto le prestazioni elencate
negli allegati XVI-A e XVI-B.
2.
Gli appalti che includono servizi e forniture, fermo quanto previsto
all'art. 9, comma 12, sono considerati appalti di forniture quando il
valore totale di queste è superiore al valore dei servizi compresi
nell'appalto.
3.
Per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B e per quelli in
cui tali servizi sono prevalenti rispetto a quelli di cui all'allegato
XVI-A, si applicano solo gli articoli 19 e 28.
8.
Appalti esclusi
1.
Il presente decreto non si applica:
a)
agli appalti che i soggetti aggiudicatari assegnano per il
conseguimento di scopi diversi dall'esercizio di proprie attività
rientranti nei settori di cui agli articoli da 3 a 6, ovvero per
l'esercizio di dette attività in uno Stato che non sia membro della
CE, purché non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di
un'area geografica della Comunità; tuttavia il presente decreto si
applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatari che
esercitano la propria attività nel settore dell'acqua potabile,
riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio,
ove il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua
potabile sia superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla
realizzazione di questi progetti, nonché agli appalti che attengono
allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue;
b)
agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto
in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare
di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione
dell'oggetto di tali appalti o quando altri soggetti possono
liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;
c)
agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati
per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti
aggiudicatari di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione,
qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi
nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;
d)
agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la
cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente
alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti
o quando lo esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;
e)
agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed
aggiudicati sulla base:
e1)
di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE,
tra l'Italia ed uno o più Paesi terzi e concernente lavori, forniture
o servizi destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune
di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà
comunicato alla Commissione CE a cura del Ministero degli affari
esteri;
e2)
di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di
truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un
Paese terzo;
e3)
della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;
f)
agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3
assegnano per approvvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei
combustibili destinati alla loro produzione.
1-bis.
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i
servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della
Commissione europea adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee n. C/129 dell'8 maggio 1999.
(comma
aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1999, n.
525)
2.
Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:
a)
appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera b),
della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che
coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative compatibili
con il Trattato;
b)
appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente
dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri
immobili o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni;
rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente decreto
gli appalti relativi ai servizi finanziari conclusi precedentemente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o
locazione, qualunque ne sia la forma;
c)
appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia
mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
d)
appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;
e)
appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
f)
appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
g)
appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui risultati appartengono al soggetto aggiudicatore perché li usi
nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del
servizio sia dal medesimo interamente retribuita.
3.
Il presente decreto non si applica, inoltre, agli appalti di servizi:
a)
assegnati da un soggetto aggiudicatore ad una impresa collegata purché
almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità
dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi
derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è
collegata;
b)
assegnati da un'impresa comune, costituita da più soggetti
aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi degli articoli da
3 a 6, ad uno di questi soggetti aggiudicatari o ad un'impresa
collegata ad uno di essi, purché ricorra lo stesso requisito della
cifra d'affari di cui alla lettera a).
4.
Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di
un'impresa collegata al soggetto aggiudicatore, occorre tener conto
della cifra d'affari totale nella Comunità europea, risultante dalla
fornitura di servizi da parte di queste imprese.
5.
Si intende, per impresa collegata, qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli del soggetto aggiudicatore a
norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale decreto,
qualsiasi impresa sulla quale il soggetto aggiudicatore eserciti,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi
dell'art. 2, comma 2, nonché qualsiasi impresa che eserciti
un'influenza dominante sul soggetto aggiudicatore ovvero, come
quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa
in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.
6.
Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi
istituzionali dei soggetti aggiudicatari di cui agli articoli da 3 a
6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il
cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente
condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui
agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti
regolati dal presente decreto, le norme vigenti.
Le
ipotesi e le fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del
presente decreto legislativo e soggette alla normativa sui lavori
pubblici sono individuate nel d.p.c.m. 5 agosto 1998, n. 517 (G.U. 17
marzo 1998, n. 63).
9.
Valore degli appalti
1.
Fermo quanto previsto, per gli appalti di lavori, dall'articolo 2
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e
integrazioni, il presente decreto si applica agli appalti di importo
stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore:
a)
per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatari di cui agli
allegati III, IV, V e VI:
1)
a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2)
a 400.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
b)
per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatari di cui all'allegato
X:
1)
a 5.000.000 di euro per gli appalti di lavori;
2)
a 600.000 euro per le forniture e gli appalti di servizi;
c)
per gli appalti indetti dai soggetti aggiudicatari di cui agli
allegati I, II, VII, VIII e IX:
1)
al controvalore in euro di 5.000.000 di diritti speciali di prelievo
(DSP) per gli appalti di lavori;
2)
al controvalore in euro di 400.000 DSP per le forniture o gli appalti
di servizi di cui all'allegato XVI-A;
3)
a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI - B
e per quelli dell'allegato XVI-A di cui alla categoria 5, i cui numeri
di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, e alla categoria 8.
(comma
così sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1999, n. 525)
2.
Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi il
soggetto aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del
prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai commi da
3 a 13.
3.
Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi
finanziari si tiene conto degli importi seguenti:
a)
nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
b)
nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di
onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;
c)
nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o
delle commissioni da pagare
4.
Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing
operativo, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso
come base per il calcolo del valore dell'appalto:
a)
per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari
o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata
dell'appalto; oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il
valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b)
per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano
dubbi sulla loro durata, il valore prevedibile dei pagamenti da
effettuare nel corso dei primi quattro anni.
5.
Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo,
la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto si determina
come segue:
a)
se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o
inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per
l'intera durata;
b)
se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
6.
Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente
delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore
dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del
leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le
opzioni.
7.
Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un
determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad
uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti
destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere
calcolato in base:
a)
al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso
dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che
presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in
funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di
valore che interverranno nei dodici mesi successivi, oppure:
b)
al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici
mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto
il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a
dodici mesi.
8.
Il calcolo del valore dell'accordo-quadro di cui all'art. 16 deve
essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti
per quel determinato periodo.
9.
Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini
dell'applicazione del comma 1 deve essere basato sul valore totale
dell'opera, intesa, questa, come il risultato di un complesso di
lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé
una funzione economica e tecnica; se una fornitura, un'opera o un
servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve
essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al
comma 1; quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al
valore indicato al comma 1, le presenti disposizioni si applicano a
tutti i lotti; tuttavia, nel caso di appalti di lavori, i soggetti
aggiudicatari possono derogare al comma 1 rispetto a lotti il cui
valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ECU,
sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20% del
valore di tutta la partita.
10.
Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti aggiudicatari
includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di
tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei
lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.
11.
Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari
all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere
aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione del presente
decreto.
12.
Il calcolo del valore stimato dell'appalto misto di servizi e
forniture, comprendente anche il valore dei lavori di posa e
installazione, deve essere basato sul valore totale dei servizi e
delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive.
13.
I soggetti aggiudicatari non possono eludere l'applicazione del
presente decreto suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di
calcolo particolari del valore degli appalti.
14.
Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la
tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in
moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione
degli importi indicati al comma 1; tale valore, salve successive
diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da
parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio,
decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di
pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di
pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano anche
l'indicazione in lire dell'importo dell'appalto.
(comma
così sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25
novembre 1999, n. 525)
10.
Elenchi
1.
I soggetti aggiudicatari di cui agli allegati da I a X rispondono ai
requisiti di cui agli articoli da 2 a 6; gli elenchi hanno carattere
esemplificativo e possono essere modificati o integrati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente.
11.
Modalità di indizione delle gare
1.
Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per
l'aggiudicazione degli appalti e degli accordi quadro di cui al
presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un bando di
gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C.
2.
Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
3.
I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
pubblicano il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere
nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione
dove la gara sarà svolta.
4.
Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver luogo prima della
data di spedizione, che deve essere menzionata, del bando all'Ufficio
di cui al comma 2; la pubblicazione non deve contenere informazioni
diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee; la prova della data di spedizione incombe sui soggetti
aggiudicatari.
5.
I soggetti aggiudicatari di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c),
possono provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in tutto o
in parte delle modalità di cui al comma 3, nel rispetto, comunque,
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.
12.
Procedure di aggiudicazione
1.
Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione
avverrà mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.
2.
Si intende:
a)
per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare
un'offerta;
b)
per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i
candidati invitati dal soggetto aggiudicatore;
c)
per procedura negoziata quella in cui il soggetto aggiudicatore
consulta i candidati di propria scelta e negozia con uno o più di
essi le condizioni dell'appalto.
3.
Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):
a)
il pubblico incanto costituisce procedura aperta;
b)
la licitazione privata e l'appalto concorso costituiscono procedure
ristrette;
c)
la trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di un bando ai
sensi dell'art. 11, comma 1, ovvero indetta ai sensi dell'art. 13
costituisce procedura negoziata.
4.
Nell'appalto concorso il candidato redige, in base alla richiesta
formulata dal soggetto aggiudicatore, il progetto delle opere delle
forniture o dei servizi ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali
è disposto ad eseguire l'appalto.
13.
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando
1.
Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati
mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un
bando, nei seguenti casi:
a)
quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non
siano pervenute offerte appropriate, sempre ché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;
b)
nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di
assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di
sviluppo, sempre ché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi
l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano,
segnatamente, questi scopi;
c)
quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni
attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può
essere affidato che ad un imprenditore, fornitore o prestatore di
servizi determinato;
d)
nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza
derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i
termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono
essere rispettati;
e)
nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di
forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento del
fornitore obblighi il soggetto aggiudicatore ad acquistare materiale
con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione
del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà
sproporzionate;
f)
per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto
iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa
di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per
l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta
all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto
iniziale, nel caso in cui tali lavori o servizi complementari non
possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto
principale senza gravi inconvenienti per i soggetti aggiudicatari,
oppure nel caso in cui tali lavori o servizi complementari, benché
separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento;
g)
nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che
consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi
soggetti aggiudicatari all'impresa titolare del primo appalto, a
condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base
per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione
di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve
essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo
appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà
presa in considerazione dai soggetti aggiudicatari per l'applicazione
dell'art. 9;
h)
quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
i)
per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché
sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3;
l)
per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare
forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa
che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali
il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi
normalmente praticati sul mercato;
m)
per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose
presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività
commerciale ovvero in occasione di procedure fallimentari, di
concordato, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione
straordinaria.
14.
Avviso indicativo annuale
1.
Il soggetto aggiudicatore pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno,
almeno un avviso indicativo, conforme all'allegato XIV, contenente le
caratteristiche essenziali degli appalti di cui abbia approvato o, nel
caso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
deliberato l'esecuzione, che intende aggiudicare nell'anno successivo
ai sensi del presente decreto.
2.
Con l'avviso indicativo annuale il soggetto aggiudicatore rende note:
a)
le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di importi pari
o superiori a quelli di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 1,
b), n. 1 e c), n. 1), da affidare nei dodici mesi successivi;
b)
il totale, per settore di prodotti, delle forniture d'importo pari o
superiore a 750.000 euro per le forniture di cui all'articolo 9, comma
1, lettere a), n. 2 e b), n. 2 e al controvalore in euro di 750.000
DSP per le forniture di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2,
da assegnare nei dodici mesi successivi;
c)
l'importo totale previsto degli appalti di servizi per ciascuna delle
categorie di cui all'allegato XVI-A, di importo pari o superiore a
750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere
a), n. 2, b), n. 2 e c), n. 3, e al controvalore in euro di 750.000
DSP per gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 2.
(comma
così sostituito dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
3.
L'avviso indicativo annuale può essere utilizzato in luogo del bando
ai fini dell'indizione della gara.
4.
Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'avviso fa specifico riferimento alle
forniture, ai lavori o ai servizi oggetto della gara e precisa con
quale delle procedure previste all'art. 12, comma 1, lettere b) o c),
procederà senza successiva pubblicazione di un bando,
all'aggiudicazione.
5.
Con lo stesso avviso le imprese interessate sono invitate a
manifestare per iscritto il proprio interesse.
6.
Il soggetto aggiudicatore invita, successivamente, le imprese di cui
al comma 5 a confermare il proprio interesse sulla base di
informazioni particolareggiate relative all'appalto prima di procedere
alla loro selezione; le imprese che abbiano confermato il proprio
interesse sono poi invitate alla gara ai sensi dell'art. 18, comma 4.
7.
I soggetti aggiudicatari possono pubblicare avvisi indicativi relativi
a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in
un precedente avviso indicativo annuale, a condizione che venga
chiaramente indicato che trattasi di avvisi supplementari.
8.
Per la pubblicazione dell'avviso indicativo annuale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11.
9.
Se l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione, gli inviti a
partecipare alle gare di cui al comma 4 devono essere spediti al più
tardi nei dodici mesi successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
15.
Sistemi di qualificazione
1.
Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di
qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi;
se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è
disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui
agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2.
Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e
criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui
sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di
imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari,
interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto,
di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore.
(comma
così sostituito dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
3.
Con le modalità di cui all'art. 18, comma 4, il soggetto
aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione
invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza
preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in
tale sistema.
4.
Il soggetto aggiudicatore può:
a)
definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri e
requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le
norme europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal
fine, intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di
tali elementi;
b)
avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto
aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate.
5.
L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri
elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove
non sia stato già provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni
delle Comunità europee, conformemente all'avviso di cui all'allegato
XIII; l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione abbia o
meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia durata
superiore al triennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti
è sufficiente un avviso iniziale.
6.
Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.
7.
Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle
disposizioni di cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale
documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono
corredare la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere
certificazioni o documentazione probatoria costituenti riproduzione di
documentazione valida già disponibile.
8.
I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma
7 devono essere accompagnati, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un
traduttore ufficiale.
9.
I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per categorie
d'imprese secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale
la qualificazione.
10.
In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve
informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande
di qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa essere
rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla
presentazione della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della
proroga del termine e stabilisce il termine massimo entro il quale si
pronuncerà definitivamente; tale termine non può, comunque, eccedere
i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.
11.
L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di
qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di
cui ai commi 2, 4 e 9.
16.
Accordo quadro
1.
L'accordo quadro è il contratto tra uno dei soggetti aggiudicatari di
cui al presente decreto ed uno o più imprenditori, fornitori o
prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di
pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in
relazione a uno specifico programma di esecuzione di lavori, di
forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni generali
di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di
successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed
eventualmente alle quantità.
2.
Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 8, l'accordo quadro può
essere concluso per importi presunti non inferiori, rispettivamente,
per i lavori, le forniture e i servizi al controvalore delle soglie
stabilite all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c).
3.
I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere affidati
con procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un
bando, solo se l'accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità
al presente decreto.
4.
I soggetti aggiudicatari non possono far ricorso all'accordo quadro al
fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
17.
Termini per la presentazione delle domande e delle offerte
1.
Nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte è
stabilito dai soggetti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a
cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; tale
termine può essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui
all'articolo 14, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui
all'allegato XIV, parti I e II, purché tali informazioni siano
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso stesso; l'invio
dell'avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima
della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno
rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque,
sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte
valide.
2.
Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, con
pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la
ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando
pubblicato in virtù dell'articolo 11 o ad un invito dei soggetti
aggiudicatari in virtù dell'articolo 14, comma 6, è di norma pari ad
almeno trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del
bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di ventidue
giorni decorrente dalla data di spedizione del bando o dell'avviso
indicativo all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee; tale termine può essere ridotto a giorni quindici qualora il
soggetto aggiudicatore, in esito ad una sua espressa richiesta
motivata da ragioni di eccezionalità e trasmessa mediante posta
elettronica, telescrivente o telecopiatrice, abbia ottenuto, da parte
dell'Ufficio anzidetto, la pubblicazione del bando o avviso nei cinque
giorni successivi alla sua spedizione.
3.
Limitatamente ai soggetti aggiudicatari di cui all'articolo 2, comma
1, lettere b) e c), il termine di ricezione delle offerte può essere
fissato di concerto tra i soggetti stessi e i candidati selezionati,
sempre ché tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per
la stesura e la presentazione delle offerte; qualora sia impossibile
raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il
soggetto aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari
almeno a ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni a
decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata
del termine tiene conto, in particolare, dei fattori di cui
all'articolo 18, comma 3.
(articolo
così sostituito dall'articolo 5, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
18.
Capitolati d'oneri e lettere di invito
1.
I soggetti aggiudicatori spediscono normalmente agli imprenditori, ai
fornitori o ai prestatori di servizi, i capitolati d'oneri ed i
documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione
della domanda, sempre ché detta domanda sia pervenuta in tempo utile.
2.
I soggetti aggiudicatari comunicano le informazioni supplementari sui
capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei
giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle
offerte.
3.
Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa
o particolarmente complessa, una visita dei luoghi o una verifica sul
posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener
conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.
4.
I soggetti aggiudicatari invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati prescelti mediante la lettera di invito, corredata dal
capitolato d'oneri e dai documenti complementari, e contenere almeno:
a)
l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti
complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta,
l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve
eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;
b)
il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono
essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c)
un riferimento al bando di gara pubblicato;
d)
l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;
e)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di
gara;
f)
ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.
5.
Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare
un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibili;
quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma,
telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse
devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza dei
termini stabiliti ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3; le offerte
sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo
posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre
modalità di presentazione se le offerte:
a)
includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b)
rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c)
se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante
invio di copia autenticata;
d)
vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro
presentazione.
(comma
così sostituito dall'articolo 6, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
6.
I soggetti aggiudicatari provvedono affinché non vi siano
discriminazioni tra imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.
7.
All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli
imprenditori, ai fornitori o prestatori di servizi interessati,
all'atto della loro qualificazione o dell'assegnazione degli appalti,
i soggetti aggiudicatari possono imporre requisiti allo scopo di
tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
8.
Il presente decreto non limita il diritto degli imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi di esigere da un soggetto
aggiudicatore, in conformità della legislazione vigente, il rispetto
della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.
19.
Prescrizioni tecniche
1.
I soggetti aggiudicatari, tenuto anche conto delle definizioni di cui
all'allegato XVII, inseriscono specifiche tecniche nei documenti
generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto.
2.
Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche
europee allorché esistano.
3.
In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche devono, per
quanto possibile, essere definite in riferimento ad altre norme in uso
nella Comunità.
4.
I soggetti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari
necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme; a tal
fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti
di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive,
a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato
all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche.
5.
Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino
prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o
procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare
talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate
dall'oggetto dell'appalto; è in particolare vietata l'indicazione di
marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una
provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata
dall'espressione "o equivalente" è autorizzata quando
l'oggetto non può essere altrimenti descritto con specifiche
sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
6.
I soggetti aggiudicatari possono derogare al comma 2 qualora:
a)
sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la
conformità di un prodotto alle specifiche europee;
b)
l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
b1)
della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1991, come
modificata e integrata dall'art. 11 della direttiva 93/68/CEE del
Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio
del 29 ottobre 1993, ovvero:
b2)
della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986,
relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni;
c)
l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi
l'aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le
apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà
tecniche sproporzionati; i soggetti aggiudicatari fanno ricorso a tale
deroga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e
stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a
specifiche europee;
d)
la specifica europea di cui trattasi risulti non essere adatta
all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli
sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione; i soggetti
aggiudicatari che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al
competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi
abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che
fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria
la loro revisione;
e)
il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa,
cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe
inadeguata.
7.
I bandi pubblicati ai sensi dell'art. 11 menzionano nel testo il
ricorso al comma 6.
8.
Il presente articolo non pregiudica la normativa tecnica obbligatoria
purché essa sia compatibile con il diritto comunitario.
9.
I soggetti aggiudicatari comunicano agli imprenditori, ai fornitori o
ai prestatori di servizi interessati all'aggiudicazione dell'appalto,
che ne fanno domanda, le specifiche tecniche regolarmente previste nei
loro appalti di lavori, di forniture o di servizi, ovvero le
specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che
formano oggetto di avvisi indicativi ai sensi dell'art. 14.
10.
Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono
disponibili per imprenditori, fornitori o prestatori di servizi
interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è
considerata sufficiente.
20.
Piani di sicurezza
1.
Il soggetto aggiudicatore è tenuto a precisare, nel capitolato
d'oneri, l'autorità o le autorità da cui i concorrenti possono
ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti
nelle località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i
servizi e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi
prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.
2.
Il soggetto aggiudicatore chiede, altresì, ai concorrenti di
precisare che hanno tenuto conto, nella preparazione dell'offerta,
degli obblighi di cui al comma 1, senza che ciò osti all'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 25.
21.
Subappalto
1.
Ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nel
capitolato d'oneri relativo all'appalto di lavori il soggetto
aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli, nella sua
offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare
a terzi, ferma la responsabilità dell'offerente medesimo.
22.
Capacità di concorrere alle gare
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i soggetti aggiudicatari
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), applicano:
a)
per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18
a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e, dalla sua
entrata in vigore, le corrispondenti norme del regolamento di cui
all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche e integrazioni;
b)
per le forniture, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e
integrazioni;
c)
per gli appalti di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 12
a 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modifiche e integrazioni.
2.
I soggetti aggiudicatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della
partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata,
possono tenere conto di criteri e principi desumibili dalle
disposizioni di cui al comma 1, lettera b) e, in particolare, dei
motivi di esclusione dalle gare di cui:
a)
quanto agli appalti di lavori, alle lettere da a) a g) dell'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e,
dalla sua entrata in vigore, delle corrispondenti norme del
regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 10,
e successive modifiche e integrazioni;
b)
quanto alle forniture, alle lettere da a) ad f) dell'articolo 11 del
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e
integrazioni;
c)
quanto agli appalti di servizi, all'articolo 12 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche e
integrazioni, per gli appalti di servizi.
(i
commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'articolo 7, del decreto
legislativo 25 novembre 1999, n. 525)
3.
I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a
disposizione di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi
possono essere basati sulla necessità oggettiva, per il soggetto
aggiudicatore, di ridurre, in sede di prequalificazione nelle
procedure ristrette o negoziate, il numero dei candidati ad un livello
giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche
specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua
realizzazione; il numero dei candidati prescelti deve tener conto,
tuttavia, dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.
4.
Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di
servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, i
soggetti aggiudicatari fanno riferimento ai sistemi di garanzia della
qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000,
certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN
45000.
5.
I soggetti aggiudicatari riconoscono i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri: essi
ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di
servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.
6.
I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri in
cui sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio da appaltare,
non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle
disposizioni vigenti, è all'uopo richiesta la qualità di persona
fisica o di persona giuridica; tuttavia, alle persone giuridiche può
essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o
nell'offerta, il nome e le qualificazioni professionali appropriate
delle persone che eseguono il servizio stesso.
23.
Riunioni di imprese
1.
Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi
possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2.
2.
Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:
a)
le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi
di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale
esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;
b)
i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
c)
i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai
sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
d)
i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in
forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
e)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240.
3.
Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2
è vietata la partecipazione alla medesima dei singoli associati,
consorziati o membri del gruppo; all'atto della presentazione
dell'offerta i consorzi di cui al comma 2, lettera b), c) e d)
indicano i singoli consorziati per conto dei quali concorrono.
4.
In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa
invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del
comma 2.
5.
Possono, altresì, essere invitate alle gare e alle procedure
negoziate di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato
di volersi riunire ai sensi del comma 2, le quali ne facciano
richiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i requisiti
previsti dal presente decreto.
6.
Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il
raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo
all'aggiudicazione della gara.
7.
La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o
successiva dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.
8.
L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità
solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.
9.
Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese
riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura
relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa
capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del
mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore.
10.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni
rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
11.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o
associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali.
12.
Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i
requisiti di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili,
richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di
invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o
di servizi devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto
aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti, tale misura non può
essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto
cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti
dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente
richiesti dal soggetto aggiudicatore.
13.
I soggetti aggiudicatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
applicano, peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche
le disposizioni di cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
14.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si
tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o
inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la
facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che
sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che
sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere
dall'appalto.
15.
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si
tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o
inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi
altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti.
16.
Le disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'art. 26
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si applicano anche
negli appalti di lavori disciplinati dal presente decreto.
24.
Aggiudicazione
1.
Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli
appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad
uno dei seguenti criteri:
a)
quello del prezzo più basso;
b)
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto,
quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il
rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il
valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica,
l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di
approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore
indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine
decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti i criteri
che intende applicare.
2.
Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatari di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui
all'art. 29 commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406.
3.
Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un
concorrente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti; in
tal caso essi indicano, nel capitolato d'oneri, la possibilità di
presentare varianti, nonché le condizioni minime che tali varianti
devono rispettare e le relative modalità di presentazione.
4.
I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il
fatto che essa è stata redatta con specifiche tecniche definite
facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche
nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della
direttiva 89/106/CEE.
25.
Offerte anormalmente basse
1.
Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto
talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla
prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto
all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione
delle offerte e può escluderle se non le considera valide; il
soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione giustificazioni
fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o
fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni
particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione
dell'appalto o sull'originalità.
2.
I soggetti aggiudicatari possono respingere le offerte che sono
anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato
unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è
stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla
Commissione europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, già
articolo 93, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti
aggiudicatari che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la
Commissione europea.
(comma
così sostituito dall'articolo 8, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
26.
Offerte originarie da Paesi terzi
1.
Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari
dei Paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un
contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un
accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli
appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi
dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi.
2.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di
forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari
dei Paesi terzi, determinati conformemente al regolamento CEE n.
802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione
comune della nozione di origine delle merci, modificato, da ultimo,
dal regolamento CEE n. 3860/87, supera il 50% del valore totale dei
prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, è
considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle
attrezzature delle reti delle telecomunicazioni.
3.
Fatto salvo il comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base
ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 24, è accordata
preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del comma
2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del
presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4.
Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù
del comma 3, quando la sua accettazione obbligherebbe il soggetto
aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche
tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che
comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche di utilizzazione
o di manutenzione o costi sproporzionati.
5.
Per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui
al comma 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle
disposizioni del presente decreto è stato esteso con decisione del
Consiglio della Comunità europea conformemente al comma 1.
27.
Conservazione degli atti
1.
In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatari conservano le
informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di
giustificare le determinazioni riguardanti:
a)
la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o
prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
b)
il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente
all'articolo 19;
c)
il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare
conformemente all'articolo 13;
d)
il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;
e)
la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste
dall'articolo 8, delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19, 21 e 28 del presente decreto e delle disposizioni
di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i soggetti
aggiudicatari di cui al presente decreto.
2.
Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di
quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto,
affinché durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa
fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.
3.
I soggetti aggiudicatari di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:
a)
informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita
istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare,
ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;
b)
nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano
avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo
dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi
all'offerta risultata aggiudicataria.
4.
Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al
comma 3, lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se
sono:
a)
di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b)
contrarie al pubblico interesse;
c)
lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o
private, compresa quella aggiudicataria;
d)
di pregiudizio per la concorrenza tra imprese, prestatori di servizi o
fornitori.
(articolo
così sostituito dall'articolo 9, del decreto legislativo 25 novembre
1999, n. 525)
28.
Comunicazioni alla Commissione CE
1.
I soggetti aggiudicatari che hanno assegnato un appalto o un accordo
quadro comunicano alla Commissione CE, entro due mesi
dall'aggiudicazione e alle condizioni dalla Commissione stessa
definite e pubblicate con decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, i risultati della procedura di
aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato
XV.
2.
I soggetti aggiudicatari, all'atto della trasmissione delle
informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV,
devono rappresentare alla Commissione, se del caso, il carattere
commerciale "riservato" dell'appalto.
3.
L'elenco delle attività, dei prodotti e dei servizi esclusi ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), è fornito a sua richiesta
alla Commissione CE.
4.
I soggetti aggiudicatari notificano alla Commissione CE, dietro sua
richiesta, le informazioni seguenti relative all'applicazione
dell'art. 8, comma 3:
a)
i nomi delle imprese interessate;
b)
il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
c)
gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione CE, sono
necessari per dimostrare che le relazioni tra il soggetto
aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni dei
commi 3, 4 e 5 dell'art. 8.
5.
I soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi
rientranti nella categoria n. 8 dell'allegato XVI-A ai quali si
applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono, per quanto riguarda
il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto
principale dell'appalto, in base alla classificazione dello stesso
allegato XVI-A; i soggetti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti
di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI-A, ai quali non si
applica l'art. 13, comma 1, lettera b), possono limitare le
informazioni al punto 3 dell'allegato XV, allorché ciò sia
necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale;
tuttavia essi devono vigilare affinché le informazioni pubblicate in
relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate
quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in
conformità all'art. 11, comma 1, oppure, laddove sia utilizzato un
sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto
particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'art. 15,
comma 9; nei casi elencati nell'allegato XVI-B i soggetti aggiudicatari precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, che esso
venga pubblicato.
6.
I soggetti aggiudicatari di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX
forniscono anche le informazioni statistiche necessarie alla
Commissione europea per verificare la corretta applicazione
dell'accordo OMC - Organizzazione Mondiale per il Commercio, già
accordo GATT; tali informazioni non riguardano gli appalti di servizi
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), n. 3.
(comma
aggiunto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25
novembre 1999, n. 525)
29.
Rilevazioni statistiche
1.
Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE,
sarà redatta, a cura del Ministro delle politiche comunitarie e con
l'apporto dell'Istituto nazionale di statistica, una statistica
riguardante il valore totale e per categoria di attività secondo la
ripartizione degli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati
concernenti detti settori operativi, ma inferiori, per importi, alle
soglie di cui all'art. 9.
2.
Le modalità e forme della rilevazione saranno stabilite con decreto
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie sulla
base delle indicazioni che saranno fornite dalla Commissione CE ai
sensi degli articoli 40 e 42 della dir. 93/38/CEE.
30.
Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano
1.
Le leggi delle regioni nelle materie di propria competenza devono
rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto
attiene agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in
materia di pubblicità degli appalti e modalità di indizione delle
gare, di procedure di aggiudicazione, di sistemi di qualificazione, di
accordo quadro, di termini procedurali, di capitolati d'oneri e
lettere d'invito, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di
requisiti per concorrere, di riunione di imprese, di criteri di
aggiudicazione e di offerte anomale, di offerte da Paesi terzi, di
conservazione degli atti, di comunicazioni agli organi della CE e di
rilevazioni statistiche.
2.
Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto
speciale e le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.
ALLEGATI
(omissis)
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