Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65
"Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di
progettazione"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
ottobre 1997, che modifica e integra, tra le altre, la direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi;
Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
febbraio 1998, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE sulle procedure
di appalti nei "settori esclusi";
Visto l'articolo 1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge
comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 97/52/CE e 98/4/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della
direttiva 92/50/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, che attua la direttiva
98/4/CE salvo che per la parte riguardante i "concorsi di
progettazione";
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori
pubblici, del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). -
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto
si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui
all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della
pubblicazione del bando, e' uguale o superiore al controvalore in euro di
200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del
presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore
di stima, al netto dell'IVA, e' uguale o superiore al controvalore in euro di
130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di
telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di
riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui
all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5,
le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore
di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e'
uguale o superiore a 200.000 euro.
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro
e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base
per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore,
salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni
da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente
dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o
dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al
31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro
dell'importo dell'appalto.".
Art. 2.1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono amministrazioni
aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o
associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di
personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita'
d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o
la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la
meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di
diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b).".
Art. 3.1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:"3. Nei contratti misti di lavori e
servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si
applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al
50%.".
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3
e' ripartito in piu' lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del
presente decreto, e' dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il
presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato,
al netto dell'IVA, e' inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel
caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purche' il
valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il 20 per cento
del valore complessivo stimato di tutti i lotti.".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' abrogato
il comma 8.
Art. 5.1. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Appalti esclusi). -
1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di
lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, e successive modifiche.
2. Il presente decreto non si applica, inoltre:
a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione,
indipendentemente dalle modalita' finanziarie, di terreni, edifici esistenti o
altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i
contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia,
indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;
b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la
produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti
e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;
d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a
quelli per i servizi forniti da banche centrali;
e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui
risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice
perche' li utilizzi nell'esercizio della propria attivita', purche' la
prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;
g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un
diritto di esclusiva di cui beneficia in virtu' di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, purche' queste siano compatibili con il
trattato;
h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in
conformita' all'articolo 296 del trattato;
i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione
debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, da misure speciali di sicurezza overo quando lo esiga la
tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e
da aggiudicarsi in base:
1) a un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei
all'Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione,
all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli
Stati firmatari;
2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe
di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione
europea;
3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.".
Art. 6.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile,
dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme
all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle
categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei
dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di
quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA,
a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al
controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso
articolo 1, commi 1 e 2.".
Art. 7.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei
giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se e' stato inviato alla
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui
all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato
4, lettera A, nonche' di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di
tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data
di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data;
il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli
interessati la presentazione di offerte valide.".
2. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma
5, e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente
o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre
modalita' di presentazione se le offerte:
a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio
di copia autenticata;
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro
presentazione.".
Art. 8.
All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 5 e'
sostituito dal seguente comma:
"5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere ridotto fino a ventisei
giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le
informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure
ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio
di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della
data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale
data.".
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il
comma 11, e' aggiunto il seguente comma:
"11-bis. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo
9, comma 5-bis.".
Art. 9.
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 11 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per l'aggiudicazione
degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare
offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite
dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel
presente articolo.
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei confronti
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad
una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il
relativo atto e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo.
5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non
ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese
mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti
di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo,
fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere
direttamente le responsabilita' a carico delle imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o
associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in
possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.".
Art. 10.
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Fermo il
disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto
dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i
concorrenti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a
carico dei quali e' in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attivita'
commerciale;
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incide sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale hanno commesso un
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o
degli articoli da 13 a 17.
2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di
cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente la produzione di
un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in
cui e' stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei
limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi
interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in
una delle predette situazioni.
3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente e' stabilito non
contempla il rilascio di uno o piu' certificati previsti dal comma 2, ovvero
se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere
sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa e' ivi prevista, e'
sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve
essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio
o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base
alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticita'.
4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalita' le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi
aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la
trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati
membri.
5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in
cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di
cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di
disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da
parte delle medesime; tuttavia, ad esse puo' essere richiesto di indicare,
nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni
professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.".
Art. 11.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13 (Capacita' economica e finanziaria). - 1. La dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere
fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati
al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono
di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono
la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, di presentare
le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione aggiudicatrice.".
Art. 12.
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o
presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i
cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, puo' essere
richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in
conformita' con quanto previsto in tale allegato.".
Art. 13.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui
al comma 1, certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco, costituisce,
per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneita' alla
prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente
iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere
a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15
del presente decreto.".
Art. 14.
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione,
anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, e successive modifiche".
2. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 3 e
4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Le presenti disposizioni si applicano:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il
cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del
bando, e' pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3,
in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali
disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui
all'articolo 3, comma 5;
b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto
dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore:
1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti
aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori indicati
nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
successive modifiche;
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi
contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la
propria attivita' nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del
decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla
categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui
alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC
sono 7524, 7525 e 7526;
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo,
che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori
che svolgono le proprie attivita' nei settori di cui agli allegati da I a IX
dello stesso decreto.
4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti
disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo
complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei
partecipanti e' uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione
precisati".
3. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 13,
e' sostituito dal seguente:
"13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si
applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.".
Art. 15.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 1 e
2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento
di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto
della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che
abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le
caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il
nome del concorrente al quale e' stato aggiudicato l'appalto; possono essere
motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative
all'aggiudicazione se:
1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
2) sono contrarie al pubblico interesse;
3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o
private;
4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che
lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto
di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a
rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica
tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita'
europee.". Art. 16.
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Prospetti statistici). - 1. Entro il 31 luglio di ogni
anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico
relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati
entro il 31 ottobre alla Commissione europea.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i
prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna
di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;
b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti
aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo,
ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi
in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalita'
degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo
la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la
precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a
ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi
eventualmente aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC -
Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT.
3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui
al comma 1 indicano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale
o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3,
distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di
servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la
nazionalita' dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati
gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti
attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle
procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2;
b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe
all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, gia'
accordo GATT.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le
informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di
importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro.".
Art. 17.
1. L'articolo 30 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Procedure di ricorso). - 1. Fermo quanto previsto agli
articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di
violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati
dal presente decreto.".
Art. 18.
1. All'art. 32 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
"1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente
decreto".
2. All'articolo 32
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per
adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla
sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati
sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli
allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.".
3. All'allegato 1 e'
soppressa la nota (2).
4. L'allegato 4 al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente:
"Allegato 4
MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA
A - Preinformazione.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e
telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi,
del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle
categorie di servizi di cui all'allegato 1.
3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per
ogni categoria.
4. Altre informazioni.
5. Data d'invio dell'avviso.
6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo O.M.C.
B - Procedure aperte.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e
telefax dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
Quantita' dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali
tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appti rinnovabili
nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima
del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da
aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio
sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni
legislative, regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori di servizi di
presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale divieto di varianti.
7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
prestazione del servizio.
8. a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire
richiesti i documenti del caso;
b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
c) all'occorrenza, costo e modalita' di pagamento delle somme pagabili
per tali documenti.
9. a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
b) indirizzo al quale devono essere avviate;
c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
10. a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo dell'apertura.
11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
12. Modalita' essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni in materia.
13. All'occorrenza, forma giuridica che dovra' assumere il
raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato
l'appalto.
14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi,
nonche' informazioni e formalita' necessarie per valutare le
condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono
soddisfare.
15. Periodo durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria
offerta.
16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro
classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello
del prezzo piu' basso vanno menzionati qualora non figurino nel
capitolato d'oneri.
17. Altre informazioni.
18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o menzione della sua
mancata pubblicazione.
19. Data d'invio del bando.
20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo OMC.
C - Procedue ristrette.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e
telefax dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
Quantita' dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali
tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o
rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche
di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i
servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio
sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni
legislative, regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori dei servizi
di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando
un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
prestazione del servizio.
9. Eventualmente forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento
di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a
presentare offerte.
12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi
nonche' informazioni e formalita' necessarie per valutare le
condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono
soddisfare.
14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro
classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non
figurino nell'invito a presentare offerte.
15. Altre informazioni.
16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o menzione della sua
mancata pubblicazione.
17. Data d'invio del bando.
18. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo OMC.
D - Procedure negoziate.
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e
telefax dell'amministrazione.
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC.
Quantita' dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali
tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti
rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche
di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i
servizi da aggiudicare.
3. Luogo di esecuzione.
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio
sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni
legislative, regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori di servizi di
presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando
un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7. Eventuale divieto di varianti.
8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
prestazione del servizio.
9. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il
raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato
l'appalto.
10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi,
nonche' informazioni e formalita' necessarie a valutare le condizioni
minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi gia'
selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice.
14. Altre informazioni.
15. Data d'invio del bando.
16. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee.
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo OMC.
E - Appalti aggiudicati.
(avviso di postinformazione)
1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura
negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara,
motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2).
3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC;
quantita' di servizi aggiudicati.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui e' stato aggiudicato
l'appalto o offerta massima e minima prese in considerazione ai fini
di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere
subappaltati a terzi.
11. Altre informazioni.
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale
delle Comunita' europee.
13. Data d'invio dell'avviso.
14. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.
15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2,
accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione
dell'avviso (articolo 8, comma 3)".
5. L'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
"Allegato 7
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
Organismi:
Societa' "Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
Autorita' portuali;
Aziende speciali, istituzioni e societa' di cui all'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' societa' per azioni a prevalente
capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498;
Consorzi per le opere idrauliche;
Universita' statali, Istituti universitari statali;
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici,
astrofisici, geofisici o vulcanologici;
Enti di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi di bonifica;
Enti di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi per le aree industriali;
Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti pubblici preposti ad attivita' di spettacolo, sportive,
turistiche e del tempo libero;
Enti culturali e di promozione artistica".
6. Dopo l'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
sono aggiunti i seguenti:
"Allegato 8
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
di cui all'articolo 1, comma 2
1) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) Ministero degli affari esteri;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
5) Ministero dell'interno;
6) Ministero della difesa;
7) Ministero delle finanze;
8) Ministero dei lavori pubblici;
9) Ministero delle comunicazioni;
10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
11) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
12) Ministero della sanita';
13) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
14) Ministero della pubblica istruzione;
15) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica;
16) Ministero dei trasporti e della navigazione;
17) Ministero delle politiche agricole e forestali;
18) Ministero dell'ambiente;
19) Ministero del commercio con l'estero.".
"Allegato 9
Elenco dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle
pertinenti dichiarazioni o pertinenti certificati di cui all'articolo
15, comma 1:
in Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister e gli
"ordres professionnels - Beroepsorden ;
in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen ;
in Germania, lo "Handelsregister , lo "Handwerksrolle e il
"Vereinsregister ;
in Grecia, al prestatore di servizi puo' essere invitato a produrre
una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio
dell'attivita' professionale in questione; nei casi previsti dalla
legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di
ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale "Mhtrvo
Melethtvn , nonche' il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn ;
in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de
Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda ;
in Francia, il "Registre du commerce ed il "Répertoire des
métiers ;
in Italia, il "Registro della camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato od il "Registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato o il "Consiglio nazionale degli
ordini professionali ;
in Lussemburgo, il "Registre aux firmes ed il "Role de la
Chambre des métiers ;
nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister ;
in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas";
nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi puo' venir
richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of
companies , o dal "Registrar of Friendly Societies , ovvero,
qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui
risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare
la professione in questione, nel Paese in cui e' stabilito, in un
luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;
in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il
Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern."
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